www.librizziacolori.eu  >  indice aggiornamenti > ti lu cuntu > vivere civile     sei su www.librizziacolori.it

 

Vivere  Civile

conoscere e partecipare

LEGGE 10 gennaio 2012, n. 6.

Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, in materia di partecipazione

al costo delle prestazioni sanitarie

1. All’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

‘2. Il regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie nell’ambito

della Regione, a decorrere dall’1 gennaio 2012, è basato sul sistema di cui all’articolo 8 della

legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L’Assessore regionale per la salute, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio 2012, sentite le Commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana competenti in materia di servizi sociali e sanitari ed in materia di bilancio e programmazione, a dare attuazione, anche attraverso variazioni delle

fasce reddituali, alle disposizioni che prevedono la determinazione regionale della quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti, salvguardando il gettito

derivante dall’applicazione della norma di cui al comma 2.’;

b) i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sono soppressi.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per l’economia ARMAO

Assessore regionale per la salute RUSSO

 

Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale

Il 25 gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo CAD, il Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010), che costituisce il secondo pilastro su cui si basa il processo di rinnovamento della Pubblica Amministrazione. Il Decreto legislativo n. 150/2009 ("Riforma Brunetta") ha introdotto nella PA principi di meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti. Il nuovo CAD rinnova il quadro normativo in materia di amministrazione digitale definito nel 2005 con il Decreto legislativo n. 82, aggiornando le regole di riferimento rispetto a un panorama tecnologico in evoluzione.

Il Decreto legislativo n. 235/2010 è immediatamente efficace e avvia un processo che consente di modernizzare, digitalizzare e sburocratizzatare la Pubblica Amministrazione. Nei prossimi mesi, famiglie e imprese potranno colloquiare attraverso computer e Internet con tutte le amministrazioni locali e centrali. In particolare:

  • entro i prossimi 3 mesi le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno la PEC o altre soluzioni tecnologiche equivalenti per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di ritorno ai soggetti che preventivamente hanno dichiarato il proprio indirizzo elettronico;
  • entro i prossimi 4 mesi le amministrazioni individueranno un unico ufficio responsabile dell'attività ICT;
  • entro i prossimi 6 mesi le Pubbliche Amministrazioni centrali pubblicheranno sui propri siti istituzionali i bandi di concorso;
  • entro i prossimi 12 mesi saranno emanate regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di de materializzazione dei documenti della PA. Inoltre le Pubbliche Amministrazioni non potranno richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. Il cittadino fornirà poi una sola volta i propri dati alla Pubblica Amministrazione: sarà onere delle amministrazioni (in possesso dei dati) assicurare - tramite convenzioni - l'accessibilità delle informazioni alle altre PA richiedenti;
  • entro i prossimi 15 mesi le Pubbliche Amministrazioni predisporranno appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività.             

Ecco le principali novità.

Validità dei documenti indipendente dal supporto (artt. 20-23 quater)
Il nuovo CAD introduce un sistema di contrassegno generato elettronicamente e stampato direttamente dal cittadino dal proprio computer per sancire la conformità dei documenti cartacei a quelli digitali.

Conservazione digitale dei documenti (artt. 43-44 bis)
E' prevista la gestione della conservazione dei documenti e del relativo processo da parte di un Responsabile della conservazione che si può avvalere di soggetti pubblici o privati che offrono idonee garanzie. Ogni responsabile della conservazione dei documenti negli uffici pubblici può certificare il processo di digitalizzazione e di conservazione servendosi (se vuole) di Conservatori accreditati. La norma introduce la figura dei Conservatori accreditati, soggetti che ottengono da DigitPA il riconoscimento del possesso dei requisiti di sicurezza e affidabilità per effettuare il processo e la conservazione dei documenti informatici.

Posta elettronica certificata (artt. 6 e 65)
La PEC diventa il mezzo più veloce, sicuro e valido per comunicare con le PA. I cittadini possono utilizzare la PEC anche come strumento di identificazione, evitando l'uso della firma digitale. La stessa validità è  estesa alla trasmissioni effettuate tramite PEC che rispettano i requisiti tecnici. Vengono limitati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale e sono previsti strumenti di firma più semplici, senza pregiudizio di sicurezza e attendibilità. Le istanze possono essere trasmesse da tutte le caselle di posta elettronica certificata rilasciate previa identificazione del titolare. Tramite PEC potranno essere effettuate anche le diffide necessarie per avviare una class action.

Siti pubblici e trasparenza (art. 54)
Il nuovo CAD arricchisce il contenuto dei siti istituzionali delle amministrazioni, prevedendo che sugli stessi siano pubblicati, in modo integrale, anche tutti i bandi di concorso. La norma obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad aggiornare i dati e le notizie che per legge devono essere pubblicati sul proprio sito istituzionale. Anche tale aspetto viene considerato ai fini della valutazione dei dirigenti.

Customer satisfaction dei cittadini su Internet (artt. 54 e 63)
Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio dei propri "clienti" sui servizi online.

Moduli on line (art. 57)
Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare online l'elenco dei documenti richiesti per procedimento (moduli e formulari validi) e non possono richiedere l'uso di moduli o formulari che non siano stati pubblicati sul web. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

Trasmissione delle informazioni via web (art. 58)
Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere informazioni di cui già dispongono. Per evitare che il cittadino debba fornire più volte gli stessi dati, le amministrazioni titolari di banche dati predisporranno apposite convenzioni aperte per assicurare l'accessibilità delle informazioni in proprio possesso da parte delle altre amministrazioni.

Comunicazioni tra imprese e amministrazioni (art. 5 bis)
La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti (anche a fini statistici) tra imprese e PA (e viceversa) avviene solo utilizzando tecnologie ICT.

Accesso ai servizi in rete (artt. 64 e 65)
Per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni è possibile utilizzare strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, previa individuazione del soggetto che ne richiede il servizio.

Firme (artt. 1, comma 1, lett. q-bis, e 28, comma 3-bis)
Si introduce il concetto di firma elettronica avanzata, con cui è possibile sottoscrivere un documento informatico con piena validità legale. Si liberalizza il mercato delle firme digitali, prevedendo che le informazioni relative al titolare e ai limiti d'uso siano contenute in un separato certificato elettronico e rese disponibili anche in rete.

Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi (art. 64)
Carte di identità elettronica e Carte nazionale dei servizi valgono ai fini dell'identificazione elettronica.

Pagamenti elettronici (art. 5)
Il nuovo CAD introduce alcuni strumenti (carte di credito, di debito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile) per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di riscuotere i pagamenti. Inoltre, permette loro di avvalersi di soggetti anche privati per la riscossione.

Protocollo informatico, fascicolo elettronico e tracciabilità (artt. 40-bis e 41)
E' previsto che ogni comunicazione inviata tramite PEC tra le Pubbliche Amministrazioni e tra queste e i cittadini o le imprese sia protocollata in via informatica. L'amministrazione titolare del procedimento raccoglierà gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo in un fascicolo elettronico, dotato di un apposito identificativo.

Basi dati di interesse nazionale (art. 60)
Il nuovo CAD indica le basi dati di interesse nazionale: repertorio nazionale dei dati territoriali, indice nazionale delle anagrafi, banca dati nazionale dei contratti pubblici, casellario giudiziale, registro delle imprese, archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo.

Sicurezza digitale (art. 51)
Il nuovo CAD contiene disposizioni importanti sia sulla continuità operativa, sia sul disaster recovery. Le Pubbliche Amministrazioni dovranno predisporre appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività.

Open data (artt. 52 e 68)
Il nuovo CAD mette in primo piano la responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni nell'aggiornare, divulgare e permettere la valorizzazione dei dati pubblici secondo principi di open government. I dati pubblici saranno fruibili e riutilizzabili per la promozione di progetti di elaborazione e diffusione dei dati anche attraverso finanza di progetto.

Validità dei documenti informatici (art. 22, 23, 23-bis, 23-ter.)
Il nuovo CAD fornisce indicazioni sulla validità delle copie informatiche di documenti con riferimento preciso circa le diverse possibilità (copia digitale del documento cartaceo, duplicazione digitale, ecc.).

Per approfondimenti e documentazione:

- Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione

- Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (da scaricare)

 

posta certificata

La posta certificata

Ecco un servizio gratuito offerto dallo Stato per comunicare con la Pubblica Amministrazione da casa tua, nell'orario più comodo per te: in modo veloce, facile, e con tutte le garanzie di legge.

 

Potrai inviare e ricevere comunicazioni senza doverti recare negli uffici della Pubblica Amministrazione.

 

Se ti è capitato di mandare alla Pubblica Amministrazione una e-mail senza ricevere alcun riscontro e neanche la conferma di lettura, con la posta certificata cambia tutto: essa ha valore di raccomandata AR e il destinatario non può far finta di non averla letta.

 

Tu hai subito la ricevuta che attesta che il  messaggio è stato inviato e consegnato al destinatario e questo è sufficiente per far valere legalmente i tuoi diritti nei confronti della Pubblica Amministrazione (e viceversa).

Anche il Comune di Librizzi ha attivato la sua casella di posta elettronica certificata, che ha questo indirizzo:

 

comune.librizzi@pec.it

Ora tocca a te attivare gratuitamente la tua casella di posta elettronica certificata, seguendo le istruzioni fornite a questo indirizzo: www.postacertificata.gov.it

 

 

Albo Pretorio on-line

Dopo la  proroga concessa con la Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 (art. 2 comma 5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: « 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2011 »), dal 1° gennaio 2011 anche il classico Albo Pretorio cartaceo dei Comuni è stato sostituito da quello on line. Ora da casa nostra possiamo leggere con comodo e compiutamente tutti gli atti pubblicati direttamente sui siti istituzionali degli Enti.

 

L'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, fra l'altro, stabilisce che:

1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati...