|
questo sito ora si aggiorna anche su www.librizziacolori.eu sei su www.librizziacolori.it > ordinanza sfalci aggiornata |
|
( non si garantisce la completa rispondenza all'ordinanza originale, che va consultata presso gli uffici comunali) ORDINANZA SINDACALE N° O1 DEL 31/01/2012 OGGETTO: Integrazione Ordinanza Sindacale n° 55 del 07/12/2011 - Ulteriori precisazioni, indicazioni e limitazioni per lo smaltimento di materia vegetale giacente all'interno di fondi rustici e/o di terreni agricoli siti nel Comune di Librizzi. VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 55 del 07/12/2011, con la quale si è inteso regolamentare lo smaltimento di materia vegetale giacente all'interno di fondi rustici e/o di terreni agricoli siti nel Comune di Librizzi, proveniente da sfalci e potature di attività di pulizia delle strade e dei terreni comunali, dei torrenti, dei canali naturali, dei fossi di guardia, dei cunettoni e delle cunette, nonché da attività agro-forestale e da attività agricola colturale private; CHE tale provvedimento contingibile ed urgente, ha solo ed esclusivamente lo scopo di eliminare qualsiasi tipo di pericolo per la pubblica e privata incolumità, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, prevenendo tutti i rischi legati all'abbandono sul territorio comunale di notevoli cumuli di materiale vegetale proveniente dalle suddette attività (rischio incendi, rischio idrogeologico, ecc.); CHE occorre garantire altresì la tutela dell'ambiente e del benessere animale e vegetale, impedendo il propagarsi di fitopatie vegetali e parassiti animali, derivanti dall'accumulo incontrollato dei suddetti cumuli; PRESO ATTO delle numerose richieste pervenute a questo Ente da parte di operatori agricoli privati e delle necessità di questo Ente, in relazione allo smaltimento di materiale vegetale proveniente da potature e sfalci, in osservanza alle norme vigenti in materia; CHE pertanto appare opportuno regolamentare ulteriormente la materia in questione al fine di migliorare e perfezionare le operazioni in oggetto, attraverso processi e/o metodi che non danneggiano per nessun motivo l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana; ATTESO che seppur sull'intero territorio comunale mai si sono registrati aumenti delle quantità di polveri sottili nell'aria (Pm10), generati prevalentemente dal funzionamento dei riscaldamenti domestici, dalle attività produttive industriali, dal traffico e dal fumo dei fuochi all'aperto; CHE il territorio comunale, nonostante l'elevata estensione, presenta una scarsa densità abitativa, pertanto limitati risultano gli impianti di riscaldamento domestici; CHE inesistente risulta la presenza di attività produttive industriali sul territorio comunale, in quanto lo stesso è prevalentemente vocato per attività agricole, rurali, zootecniche, artigianali e commerciali; CHE pertanto molto limitato se non addirittura inesistente, nella maggior parte del territorio comunale, risulta essere il traffico veicolare; ATTESO che si ritiene comunque opportuno attenzionare tale problematica, al fine di limitare l'eventuale aumento delle quantità di polveri sottili nell'aria (Pm10), in un periodo, quello invernale, in cui tali quantità, tendono ad aumentare (per via dei riscaldamenti domestici), soprattutto nelle giornate di alta pressione atmosferica ed in assenza di vento (inversione termica: l'aria fredda scende e l'aria calda sale); CHE in tali giornate l'aria risulta ristagnante e conseguentemente gli eventuali inquinanti possono non disperdersi adeguatamente nell'aria; VISTO il Regolamento Comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 61 del 16.04.1998, che disciplina tempi e modi per la pulizia dei terreni, l'accensione di fuochi e per l'eliminazione dei residui vegetali; RICHIAMATI la normativa vigente ed i poteri derivanti da essa al Sindaco quale Ufficiale di Governo e responsabile locale di Protezione Civile; VISTO l'articolo 69 dell'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia, che riconosce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e per motivi di sanità o di sicurezza pubblica; VISTO l'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., che riconosce ai Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'adozione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli derivanti da problemi di sicurezza e di igiene che minacciano l'incolumità dei cittadini; CONSIDERATO che l'art. 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.Lgs. del 3 dicembre 2010 n. 205, al primo comma recita: • Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: - f) Le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana; VISTO il Parere del 18 marzo 2011, Prot. n. 8890/Tri/Di, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela dei Territorio e del Mare, sull'effettiva portata dell'articolo 185, comma, 1 lett f) del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., in cui si escludono dal campo di applicazione della Parte IV del Decreto stesso, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana; CHE lo stesso Parere chiarisce come i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, invece, non rientrano tra le esclusioni previste dal suddetto articolo e pertanto restano soggetti alle disposizioni della Parte IV del D.Lgs. n° 152/2006 e sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera e), del medesimo Decreto; RICHIAMANDO integralmente ed interamente il contenuto dell'Ordinanza Sindacale n° 55 del 07/12/2011; VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come modificato dalla Legge n. 142/1990 recepita dalla L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.; VISTO lo Statuto Comunale vigente; ORDINA 1. agli operatori in agricoltura, ai proprietari/conduttori dei fondi rustici, agli operatori delle manutenzioni di strade pubbliche, dei terreni di proprietà comunale e dei torrenti, canali naturali, fossi di guardia, cunettoni e cunette, siti nel Comune di Librizzi: 'è consentito ricorrere all'autosmaltimento di materiale vegetale mediante combustione all'aperto (qualora non dovessero risultare praticabili ed appropriati il compostaggio domestico e/o la triturazione e/o il trasporto in discariche autorizzate), unicamente ed esclusivamente per gli scarti legnosi o erbacei, provenienti dalla potatura, dalla pulitura o dalla estirpazione di frutteti e vigneti, nell'ambito della normale conduzione dei fondi agricoli privati, o provenienti dalla pulizia di torrenti, di canali naturali, di fossi di guardia, di cunettoni, di cunette, dei cigli delle strade pubbliche e dei terreni comunali (situati fuori dal perimetro dei centri abitati), con la totale ed assoluta esclusione del materiale vegetale proveniente da giardini, parchi, aree attrezzate ed aree cimiteriali, e con le seguenti limitazioni e di norma, nei seguenti periodi dell'anno: - dal 1 ottobre al 15 giugno; - nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente; - dalle ore 8,00 alle ore 13,00, fermo restando che i fuochi accesi non potranno essere più alimentati dopo le ore 14,00; - mediante la realizzazione di piccoli cumuli del suddetto materiale vegetale già secco e perfettamente asciutto; - alla massima distanza dai fabbricati, insediamenti civili e strade principali, avendo cura che il vento non porti i fumi nella loro direzione; - i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza di personale; - se per qualsiasi ragione, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumi in quantità eccessiva, o ristagnanti al livello del suolo, lo si dovrà immediatamente spegnere; - è in ogni modo vietato: • bruciare materiale umido; • bruciare o utilizzare pneumatici o combustibili per l'avvio della combustione; • accendere i fuochi in giornate piovose o eccessivamente ventose; • bruciare materiale proveniente da orti e giardini e pertinenze di abitazioni civili, anche se provenienti da qualsivoglia pratica agronomica su alberi da frutto o viti. 2. lo scrupoloso rispetto di tutte le disposizioni e le prescrizioni indicate nell'Ordinanza Sindacale n° 55 del 07/12/2011, integrate ed eventualmente rettificate con quanto riportato nella presente Ordinanza; 3. l'applicazione di tutte le sanzioni amministrative e penali, previste dalle norme vigenti in materia e dalle disposizioni regolamentari comunali, per i soggetti che dovessero violare le disposizioni riportate nella presente Ordinanza Sindacale nonché nell'Ordinanza Sindacale n° 55 del 07/12/2011; 4. la pubblicazione, la pubblicizzazione e la capillare diffusione e divulgazione della presente ordinanza sindacale sull'intero territorio comunale come previsto dalle vigenti disposizione in materia (pubblicazione sul sito Internet ed all'Albo Pretorio dell'Ente, affissione negli spazi comunali, distribuzione in tutti gli esercizi commerciali, ecc.); 5. la trasmissione della presente ordinanza all'Ufficio Tecnico Comunale, al Servizio di Polizia Municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri, nonché a tutte le Autorità Provinciali competenti in materia (Prefettura, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Azienda Forestale, Provincia Regionale di Messina, ecc.). INFORMA 1. che avverso la presente Ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla stessa data; 2. che i trasgressori delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., con una somma da un minimo di 50,00 ad un massimo di 500,00 €.
Dalla Residenza Municipale li 26 gennaio 2012 Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco f.to geom. Tindaro Falliano f.to ing. Renato Cilona
|