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Non si garantisce la rispondenza all'originale del testo dell'ordinanza riprodotto di seguito: è stato tratto da http://www.facebook.com/groups/amministrazionecomunale/doc/10150516453365420/

 

questa ordinanza è stata integrata e modificata con l'ordinanza sindacale n. 1/2012

 

 

Smaltimento di materia vegetale giacente all’interno di fondi rustici e/o di terreni agricoli siti nel Comune di Librizzi, proveniente da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico, attività di pulizia delle strade comunali e terreni di proprietà comunale, torrenti, cunette e cunettoni, nonché da attività agroforestale e da attività agricola colturale private.

 

RICHIAMATO l’art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.L. del 3 dicembre 2010 n. 205, che al primo comma recita:

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: f) Le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

RICHIAMATO il Parere del 18 marzo 2011, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sull’effettiva portata dell’articolo 185, comma, 1 lett.f) del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. ed in cui si distingue fra i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali e il materiale derivante da sfalci, potature, ecc., che provengono da attività agricole o forestali e che siano destinati per finalità agricole e produzione di energia, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

VISTO Il Regolamento Comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 61 del 16.04 .1998, che disciplina tempi e modi per la pulizia dei terreni, l’accensione di fuochi e per l’eliminazione dei residui vegetali;

PRESO ATTO delle numerose richieste di operatori agricoli cittadini, e delle necessità di questo Ente per la parte di competenza (manutenzione di verde pubblico, strade, torrenti ecc.) affinché si possa procedere nel rispetto delle norme citate alle operazioni di smaltimento di materiale vegetale proveniente da potature e sfalci, allo stato giacente nei fondi rustici e depositati ai margini delle strade pubbliche, con grave pericolo per la salute e la pubblica incolumità, soprattutto se trascinati nei fiumi, nei torrenti e/o nei cunettoni (situazione possibile in considerazione dei recenti eventi alluvionali di eccezionale entità che hanno gravemente segnato diverse zone del territorio provinciale);

RITENUTO di dover procedere con urgenza ad eliminare detti inconvenienti e potenziali pericoli, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, prevenendo rischi all’incolumità degli stessi, nonché di garantire a tutela dell’ambiente e del benessere animale e vegetale, impedendo il propagarsi di fitopatie vegetali e parassiti animali;

RICHIAMATI la normativa vigente ed i poteri derivanti da essa al Sindaco quale Ufficiale di Governo e responsabile locale di Protezione Civile;

RITENUTO di dover chiarire le disposizioni da applicare con urgenza da parte degli operatori in agricoltura, considerata l’impossibilità di farlo con i propri mezzi e personale;

VISTO l’articolo 69 dell’Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia, che riconosce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e per motivi di sanità o di sicurezza pubblica;

VISTO l´art. 54 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l’adozione, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli derivanti da problemi di sicurezza e di igiene che minacciano l’incolumità dei cittadini;

VISTO che il territorio non è dotato di discariche abilitate a questo tipo di trattamento;

CHE per effetto dell’assenza delle discariche suddette, i rifiuti provenienti da sfalci e potature verranno lasciati abbandonati ed incustoditi;

VISTO che la situazione di abbandono dei suddetti rifiuti vegetali potrebbe costituire grave pericolo per la pubblica incolumità (propagarsi di incendi difficilmente arginabili nel periodo estivo), specie vicino ai centri abitati, nonché danno per la salute pubblica in quanto si potrebbero diffondere malattie causate dal deterioramento degli stessi rifiuti, dal propagarsi di fitopatie vegetali e dall’annidarsi di parassiti animali nei suddetti cumuli di rifiuti vegetali;

VISTO l’art. 25 della Legge Regionale n° 25 del 24/11/20 11 (Norma in materia di disciplina del "debbio") (pubblicata nel Supplemento Ordinario della G.U.R.S. n° 50 del 02/12/2011), in atto impugnato dal Commissario dello Sato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto della Regione Siciliana;

PRESO ATTO che altri comuni del comprensorio hanno già emanato specifiche Ordinanze Sindacali finalizzate al superamento delle suddette emergenze e criticità ambientali;

VISTA la Deliberazione Consiliare n° 57 del 06/10/2011, con la quale il Consiglio Comunale votava all’unanimità la mozione di protesta relativa alla delicata problematica in questione;

RICHIAMANDO la petizione popolare contro la direttiva comunitaria n° 2008/98/CE, sottoscritta da migliaia di cittadini del comprensorio;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come modificato dalla Legge n. 142/1990 recepita dalla L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

                                                             O R D I N A

1. agli operatori in agricoltura, proprietari/conduttori dei fondi rustici, del verde pubblico e della manutenzione di strade pubbliche, dei terreni di proprietà comunale e dei torrenti siti nel Comune di Librizzi, di procedere mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, allo smaltimento dei sottoprodotti di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzandolo in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa;

2. qualora detto utilizzo non fosse oggettivamente possibile, di procedere allo smaltimento dei suddetti sottoprodotti, anche mediante bruciatura controllata (dei cumuli in questione, purché di modeste dimensioni), per la produzione di cenere ammendante, in modo che non venga danneggiato l’ambiente né venga messa in pericolo la salute umana, utilizzando e spargendo la cenere ammendante nel medesimo fondo, per una migliore fertilizzazione del terreno;

3. per i tempi, i modi e la sicurezza delle operazioni di bruciatura dovrà essere rispettato quanto previsto dal citato Regolamento Comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 61 del 16/04/1998, con l’espressa avvertenza e limitazione che le suddette operazioni di bruciatura, potranno avvenire solo ed esclusivamente fuori dal perimetro dei centri urbani (così come individuati con Deliberazione di Giunta Municipale n° 133 del 12.05.1994), in terreni agricoli e/o fondi rustici di proprietà privata o comunale (eventualmente all’uopo destinati ed attrezzati);

4. ai soggetti privati si fa obbligo, prima di avviare le suddette operazioni di bruciatura, di comunicare agli uffici comunali competenti (Ufficio Tecnico Comunale e Polizia Municipale), i motivi, i tempi, il proprietario, il conduttore, la località con l’indicazione specifica del foglio di mappa e della particella catastale, sulla quale avverranno le suddette operazioni di bruciatura, utilizzando la modulistica all’uopo predisposta, che sarà reperibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale e/o l’Ufficio della Polizia Municipale, nonché scaricabile dal sito Internet di questo Comune;

5. la pubblicazione, la pubblicizzazione e la capillare diffusione e divulgazione della presente ordinanza sindacale sull’intero territorio comunale come previsto dalle vigenti disposizione in materia (pubblicazione sul sito Internet ed all’Albo Pretorio dell’Ente, affissione negli spazi comunali, distribuzione in tutti gli esercizi commerciali, ecc.);

6. la trasmissione della presente ordinanza all’Ufficio Tecnico Comunale, al Servizio di Polizia Municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri, nonché a tutte le Autorità Provinciali competenti in materia (Prefettura, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Azienda Forestale, Provincia Regionale di Messina, ecc.).

 

Dalla Residenza Municipale 07.12.2011

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                            IL SINDACO

          (geom. Tindaro FALLIANO)                                     (ing. Renato CILONA)