questo sito si aggiorna anche su www.librizziacolori.eu                sei su  www.librizziacolori.it  > Impugnativa della norma sul debbio

 

 ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

 

                                                                              R  O  M  A

 

 

   L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 9 novembre 2011,  ha approvato il disegno di legge n. 732-672-699-700-713 dal titolo “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”, pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art.  28 dello Statuto speciale, il  12 novembre 2011.

Gli articoli 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 35, 36, 38, 40, 41  del cennato provvedimento legislativo danno adito a censure di costituzionalità per le motivazioni che di seguito si espongono...

 

 

Articolo 25

Norme in materia di disciplina del “debbio”

 

1. In attuazione della lettera f), dell’art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 dell’art. 13 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,  nella Regione è ammessa la bruciatura di paglia, sfalci e potature nonché di altro materiale agricolo, forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura come pratica agricola, nell’ambito dell’azienda in cui si producono e fermo restando il divieto per le aree individuate ai sensi della Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE pubblicata nella g.u.u.e. 26 gennaio 2010, n. L 20 e della Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, pubblicata nella g.u.u.e. 22 luglio1992, n. L 206.

 

2. L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, d’intesa con l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con decreto da adottarsi entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l’utilizzo del ‘debbio’ quale buona e normale pratica agricola, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 lettera f) della Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, pubblicata nella g.u.u.e. 22 novembre 2008, n. L 312 .

 

Al fine dell’esame della sopratrascritta norma è necessario rilevare che il decreto legislativo n. 205 del 3/12/2010, che ha recepito la nuova normativa europea sui rifiuti (direttiva 2008/98 CE) ha modificato le precedenti norme contenute nella parte IV del codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), cambiando la modalità con cui vengono considerati i residui delle colture agricole e chiarendo il campo di applicazione della norma sui rifiuti stessi. L’articolo 13 della nuova normativa, infatti, riscrivendo e sostituendo l’art. 185 del codice dell’ambiente, indica tra le categorie escluse dal campo di applicazione del decreto “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente nè mettono in pericolo la salute umana”.

Risulta di conseguenza esclusa la possibilità della combustione dei residui colturali senza relativa produzione di energia, attività che si configura quindi come smaltimento di rifiuti agricoli sottoposti alla parte IV  del codice dell’ambiente e pertanto sanzionabile ai sensi dell’articolo 256 dello stesso codice.

Così ripercorso il quadro normativo di riferimento, è necessario verificare se lo stesso trova applicazione nell’ambito regionale siciliano.

Codesta eccellentissima Corte con costante giurisprudenza antecedente e successiva alla riforma del Titolo V della Costituzione (ex plurimis sent. 222/2003), ha chiarito che la tutela dell’ambiente è un valore trasversale che interseca materie diverse quali, principalmente, l’urbanistica, i beni ambientali e la sanità.

L’articolo 117, comma 2 lett. s) della Costituzione riserva la “tutela dell’ambiente, del’ecosistema e dei beni culturali” alla competenza esclusiva dello Stato.

L’art. 10 della legge costituzione n. 3/2001 ha sancito che “sino all’adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attibuite”.

Lo Statuto speciale siciliano non prevede esplicitamente la materia “ambiente” e pertanto necessita verificare, di volta in volta, sotto quale aspetto la tutela ambientale venga considerata, poiché la Regione siciliana gode di competenza esclusiva sotto il profilo urbanistico e della tutela del paesaggio, ed è titolare di competenza legislativa concorrente sotto il profilo dell’igiene e della sanità.

Orbene, poiché la normativa in questione non è direttamente riconducibile  ad alcuna delle materie di competenza regionale, compresa quella dell’agricoltura e foreste deve concludersi che nel caso in  ispecie debba ritenersi attribuito allo Stato non solo il recepimento, ma anche la disciplina di attuazione della cennata direttiva europea 2008/98/CE.

E deve conseguentemente ritenersi applicabile in Sicilia l’impianto normativo statale sopra riassunto con conseguente illegittimità costituzionale di ogni norma regionale che abbia in qualunque modo l’effetto di attenuare, o come nel caso in ispecie escludere, l’applicazione delle determinazioni già assunte dallo Stato per rispondere ad esigenze considerate meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale (sentenza C.C. n. 407/2002).

Con la disposizione in questione il legislatore regionale esorbita dalle competenze attribuitegli dallo Statuto speciale ed introducendo una deroga a quanto prescritto dall’articolo 185 del decreto legislativo 152/2006  rende lecita una condotta sanzionata dall’art. 256 del codice dell’ambiente con la pena dell’arresto da 3 mesi ad un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, interferendo così nella materia penale di esclusiva spettanza dello Stato.

...

I M P U G N A

I sottoelencati articoli del disegno di legge n. 732-672-699-700-713 dal titolo “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio” approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 novembre 2011:

·        art. 14 per violazione dell’art. 81, comma 4 della Costituzione;

·        art. 15, 1° comma limitatamente all’inciso “ovvero all’ISMEA previa stipula di apposita convenzione” per violazione dell’art. 14 dello Statuto Speciale e dell’art. 117, comma 1 e 2, lett. e) della Costituzione;

·        art. 17, 1° comma per violazione degli articoli 3, 97 e 117, comma 1 della Costituzione;

·        art. 19 per violazione dell’art. 97 della Costituzione;

·        art. 20 per violazione dell’art. 81, comma 4 della Costituzione;

·        art. 22 per violazione dell’art. 81, comma 4 della Costituzione;

·        art. 25 per violazione dell’art. 117, commi 1 e 2, lett. l) e lett. s) della Costituzione, nonché dell’art. 185, lett. f) del D.lgs. 152/2006, come sostituito dal comma 1 dell’art.13 del D.lgs. 205/2010;

·        art. 26, 1° comma lett. e)  per violazione dell’articolo 117, comma 1 della Costituzione e dell’articolo 3 della legge 15 gennaio 1991 n. 30 in relazione ai limiti posti dall’art. 14 dello Statuto Speciale;

·        art. 35 per violazione degli articoli 81, comma 4 e 97 della Costituzione;

·        art. 36 per violazione dell’art. 97 della Costituzione;

·        art. 38 per violazione degli articoli 117, comma 1 e 120, comma 1 della Costituzione;

·        art. 40 per violazione degli articoli 81, comma 4 e 117, comma 2, lett. l) della Costituzione;

·        art. 41 per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

    Palermo  17  novembre  2011                                                                                     

                                                                 Il Commissario dello Stato

                                                                 per la Regione Siciliana

                                                                 (Prefetto Carmelo Aronica)